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venerdì 25 ottobre 2013

ISOLA PULITA ITALCEMENTI Decadenza, per inosservanza prescrizioni, decreto 693 18 luglio 2008

ITALCEMENTI ISOLA DELLE FEMMINE 
Assessore Territorio Ambiente
Regione Sicilia
DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Gullo
 Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO

Regione Sicilia
1° Servizio VIA-VAS
dr. Giorgio D’Angelo
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO

Assessore Territorio Ambiente
Regione Sicilia
Dott.sa  Mariella Lo Bello
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO
FAX 091 7077963

IV Commissione Ambiente e Territorio
Assemblea Regionale Siciliana   
Onle Giampiero Trizzino
Piazza Indipendenza 21
90129 PALERMO
 FAX 091 7054564

Raccomandata R.R.

Anticipata via fax

Oggetto: Decadenza, per inosservanza prescrizioni,  decreto 693 18 luglio 2008

Il Sottoscritto Coordinatore del  Comitato Cittadino Isola Pulita con la presente intende ribadire  quanto dichiarato nel corso della riunione del Tavolo tecnico tenutosi presso il 1° Servizio VIA-VAS  di questo Assessorato, avente ad oggetto “Procedura A.I.A. Impianto IPPC ditta Italcementi S.p.a.”:

Considerato che la procedura di autorizzazione integrata ambientale, in particolare per I cementifici, ha diverse funzioni, quelle di maggior interesse sono le seguenti:

a) verifica puntuale delle autorizzazioni ambientali esistenti per ricondurle ad una unica autorizzazione tenendo conto del principio della applicazione della prevenzione e riduzione  dell’inquinamento, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato  livello di protezione ambientale e della popolazione.

b) Verifica della applicazione delle migliori tecnologie disponibili (sulla base di linee guida redatte per conto della Commissione della Unione Europea ed a  livello nazionale) atte a ridurre gli impatti ambientali e, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e la durata di vita tecnica dell’impianto, la previsione di prescrizioni atte a ricondurre l’impianto, ove necessario, a raggiungere prestazioni idonee entro tempi certi.

c) La fissazione di limiti emissivi per le diverse matrici ambientali di interesse (emissioni, scarichi, rumore, ecc) che tengano conto delle tecnologie disponibili e applicabili al caso in  esame ma anche delle caratteristiche ambientali della area limitrofa all’impianto. In tal caso possono essere prescritti limiti inferiori a quelli stabiliti dalle norme nazionali applicabili all’impianto e anche limiti inferiori alle prestazioni ottenibili dall’applicazione delle  migliori tecnologie ove le criticità locali siano tali da renderle necessarie.

d) La individuazione di dettaglio di un programma di monitoraggio a cura del gestore e di un  programma di controllo da parte degli enti preposti che riguardi oltre al rispetto dei limiti  emissivi disposti anche le specifiche modalità gestionali prescritte e il rispetto concreto  delle migliori tecnologie disponibili individuate per l’impianto.
Preso atto dell’istanza presentata, dalla  Italcementi datati 3.11.2006,, contenente un progetto di modifica dell’impianto esistente ed ammodernamento tecnologico dell’impianto.
(rintracciabile sul sito a pag 

Preso atto  che in data 31.01.08 nella seduta della Conferenza dei  Servizi la Italcementi faceva richiesta di concessione dell’A.I.A. esclusivamente per l’utilizzo del pet-coke come combustibile nel vecchio impianto, escludendo così  il progetto di modifica dell’impianto che la Italcementi aveva presentato  il 3.11.2006
Preso atto che il 29 agosto 2008 la G.U.R.S. il decreto 693 del 18 luglio 2008 con cui il “Dirigente”  del 2° Servizio VIA-VAS Ing Vincenzo Sansone rilasciava l’autorizzazione Integrata Ambientale  alla Italcementi S.p.a.

Preso atto che il decreto 693 autorizzativo:
articolo 13 recita: “ Questo Assessorato, nella qualità di Autorità competente per l’AIA, provvederà ad effettuare una visita ispettiva presso l’impianto  congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori oggetto, successivamente alla comunicazione di inizio dell’attività di produzione dell’impianto, al fine di verifica  la attuazione delle prescrizioni in fase di realizzazione dei lavori. La società Italcementi S.p.a. è onerata, i quella sede, a voler consegnare ad ogni ente intervenuto copia di progetto aggiornato con le previsioni delle suddette prescrizioni….”

articolo 7 recita: “subordinato al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute  in sede di conferenze dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. In particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno essere osservate le prescrizioni relative all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, dettate dai rappresentanti degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria qui di seguito riportate:……….”
articolo pag 6 5° capoverso recita “ E’ fatto obbligo all’azienda di procedere, entro 24 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, alla conversione tecnologica (revamping) dell’impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) previste per il settore  cemento, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento delle prestazioni ambientali per quanto riguarda l’abbattimento dei principali inquinanti (polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo). Nell’ambito dell’intervento di conversione tecnologica  l’azienda è in ogni caso tenuta a realizzare un sistema di abbattimento delle  polveri che garantisca, per il forno di cottura (attualmente camino E35), un livello emissivo inferiore a 15 mg/Nm3 (media oraria).……….”
Visto  l’atto d’invito e diffida  a provvedere con istanza in autotutela, inviato con Raccomandata  R.R. 14344889362-1  del 21-03-2011 al 2° Servizio VIA-VAS  Assessorato TT.AA. Atto a tutt’oggi rimasto inevaso.
Considerato che alla data della presente sono ampiamente decorsi i termini (24 mesi) di adeguamento alle prescrizioni imposte alla Italcementi S.p.a., con il decreto n.693 del 18 luglio 2008 emesso dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente senza che risulti  realizzato alcun intervento volto ad uniformarsi alle previsioni della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale.
Considerato che tale condotta comporta una grave responsabilità per Italcementi S.p.a. che continua ad utilizzare un impianto altamente inquinante e nocivo per la salute dei Cittadini, ma è foriero di responsabilità anche per l’Amministrazione regionale per i suoi agenti che rimanendo inerti sono solidamente responsabili con l’Italcementi S.p.a., per i danni alla salute dei cittadini;
Considerato che non risulta che l’amministrazione abbia effettuato alcun controllo in ordine all’adempimento delle prescrizioni imposte nei termini previsti dall’A.I.A., nonostante che in data 18.1.2011 è stata comunicata all’amministrazione regionale una situazione di emergenza ambientale relativa a notevoli e pericolose esalazioni di fumo provenienti dalla cementerai e che di tale emergenza è stata informata l’autorità giudiziaria;
Considerato che ogni ulteriore inerzia da parte dell’amministrazione regionale appare foriera di gravi responsabilità per la stessa e , specialmente dei suoi agenti per i gravi pericoli che corre la comunità locale in particolare i cittadini che risiedono a ridosso del cementificio;
Considerato che la tutela della salute e dell’ambiente costituiscono interessi pubblici sensibili,con valore primario e prevalente che obbliga l’amministrazione ad una maggiore sensibilità in ordine alle attività di controllo nel caso di pericolo;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
 Questo Comitato Cittadino Isola Pulita sollecita gli  Enti in indirizzo, per le competenze che la legge affida loro, a voler provvedere con urgenza a sospendere e/o revocare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n 693 del 18 luglio 2008, per il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte nel termine previsto dalla stessa  e/o per gli altroi motivi che l’autorità che legge la presente vorrà verificare a seguito di adeguato ed idoneo controllo sulla documentazione e sull’impianto oggetto dell’A.I.A.
 25.10.2013 PROTOCOLLATO ASSESSORATO 
Comitato Cittadino Isola Pulita
Giuseppe Ciampolillo
Via Sciascia 13
90040 Isola delle Femmine

Ilva, prosegue la farsa dell’AIA – Ecco la diffida

24 OTTOBRE 2013 13:26
ILVA
TARANTO – Domanda: i controlli effettuati congiuntamente dai tecnici ISPRA e ARPA Puglia nei giorni 10 e 11 settembre all’interno dell’Ilva e finalizzati alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal riesame dell’AIA dell’ottobre del 2012, hanno realmente senso? E se sì, quale valenza giuridica hanno le violazioni accertate e le conseguenti future diffide che verranno inoltrate all’Ilva?
Perché se è vero che stando alla legge n.89 del 4 agosto il controllo del rispetto delle prescrizioni AIA è affidato al commissario Ilva Enrico Bondi, è altrettanto vero che quella stessa legge ha previsto la nomina da parte del ministero dell’Ambiente di tre esperti a cui è stato affidato il compito di stilare un piano di lavoro che rimodulasse la tempistica della realizzazione delle prescrizioni stesse (piano presentato lo scorso 11 ottobre con un ritardo di un mese sulla tabella di marcia prevista).
Ciò premesso: perché dunque mandare i tecnici di ISPRA ed ARPA all’interno dell’Ilva per accertare la scontata violazione di prescrizioni che è stato stabilito per legge siano attuate in tempi diversi rispetto a quanto prescritto dal riesame AIA dell’ottobre 2012? Facciamo alcuni esempi. Nella nuova diffida spedita lunedì scorso all’Ilva dal direttore generale per le valutazioni ambientali del ministero dell’Ambiente Mariano Grillo, vi è allegato il rapporto conclusivo stilato dal responsabile delle attività ispettive dell’ISPRA, Alfredo Pini, in cui vengono elencate le prescrizioni non rispettate, tenendo conto anche delle precedenti diffide di giugno e luglio.
SCARICA IL DOCUMENTO: diffida
Viene segnalata, ancora una volta, la mancata adozione di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti (“Sistemi di scarico per trasporto via mare”, prescrizione n. 5). Durante la penultima verifica nello scorso giugno, la tecnica di implementazione proposta dall’Ilva era stata giudicata inadeguata perché “non rientra tra quelle espressamente previste dall’autorizzazione”. Nella “Proposta del piano di lavoro” redatta dal comitato dei tre esperti, si legge che nella alternativa di adeguamento dei sistemi oggi installati pressi i 2 sporgenti di scarico tra benne ecologiche chiuse e sistemi di scaricamento automatico, “dal diretto riscontro sembra preferibile, dal punto di vista della emissione di polveri e dell’agibilità del sistema, la soluzione con benne ecologiche chiuse superiormente con chiusura e manovra automatica”.
Gli interventi da eseguire consistono dunque “nella adozione di sistemi di scarico automatici da completare con benne chiuse (ecologiche) da installare negli esistenti scaricatori automatizzati”. L’Ilva ha effettuato l’ordine per uno di tali sistemi, la cui installazione è prevista entro dicembre. Perché è stato inoltrato un solo ordine? Lo si legge nel piano dei tre esperti: “si propone di verificare l’efficacia in termini di performance ambientale e la rispondenza a quanto previsto dalla BAT n. 11, attraverso un confronto con l’ente di controllo”. Dunque, onde “spendere” soldi inutili e sbagliare qualcosina, si ordina un solo dispositivo per vedere se risponde esattamente a quanto prescritto dall’AIA.
Non è un caso allora se nel piano la tempistica di installazione su tutti e 6 gli scaricatori delle benne chiuse (ecologiche) gestite in automatico, nel caso in cui la soluzione venga ritenuta adeguata, è la seguente: scaricatore A aprile 2014; scaricatore B luglio 2014; scaricatore C ottobre 2014; scaricatore D gennaio 2015; scaricatore E aprile 2015; scaricatore F luglio 2015. Ma non finisce qui: perché, si legge sempre nel piano, l’idoneità della previsione impiantistica del sistema di scarico mediante benne ecologiche, deve comunque “trovare supporto nella implementazione delle procedure operative riportate nella BAT n.11 quali abbassamento del punto di scarico, bagnatura del cumulo (non usando acqua di mare), etc”. Secondo il riesame AIA dell’ottobre 2012, la prescrizione andava attuata entro lo scorso gennaio. A fronte di ciò, che senso ha mandare ogni tre mesi i tecnici di ISPRA ed ARPA sugli sporgenti del porto usati dall’Ilva per annotare un qualcosa di scontato?
Altro, “drammatico”, esempio. Viene segnalata per la terza volta di fila, la mancata attuazione della prescrizione n. 6, la chiusura dei nastri trasportatori, che “rimangono non allineati i tempi di ultimazione rispetto al crono programma allegato alla richiesta di modifica non sostanziale”. In pratica l’Ilva, dopo aver chiesto ed ottenuto una corposa proroga sulla tempistica prevista (l’accoglimento dell’istanza di modifica non sostanziale con nota ILVA DIR 257 del 17/12/2012 da parte della Commissione IPPC ha previsto che i 90 km di nastri che andavano coperti entro gennaio scorso fosse posticipata ad ottobre 2015), non sta rispettando lo stesso i tempi previsti. Infatti, nel piano di lavoro dei tre esperti, a tal proposito si legge che “il termine fissato dal Gestore per il completamento dell’intervento era indicato ad ottobre 2015”. Era, appunto.
Allo stato attuale, l’intervento è in corso di esecuzione (avanzamento pari al 20% circa della lunghezza complessiva dei nastri). I tempi per la realizzazione della copertura dei nastri (sulla percentuale della lunghezza totale)? 35% entro marzo 2014; 55% entro dicembre 2014; 75% entro settembre 2015; 100% entro giugno 2016. Se tutto va bene. E pensare che nel “Rapporto Ambiente e Sicurezza” Ilva del 2011, i nastri trasportatori figuravano tra le opere già effettuare dall’azienda il cui costo rientrava nel famoso miliardo investito dal gruppo Riva dal ’95 al 2012 per “l’ambientalizzazione” del siderurgico.
Terzo esempio. Si segnala la mancata trasmissione, nonostante la diffida precedente, del progetto della chiusura edifici dei materiali polverulenti, “mentre Ilva attende che si pronunci il comitato di esperti”, previsto dalla prescrizione n. 4. Il maggio scorso è stata inoltrata l’ennesima istanza, accolta ancora una volta dalla Commissione IPPC, di modifica non sostanziale alla prescrizione. Sono previsti 5 nuovi fabbricati, in diverse aree; sono state effettuate le indagini geotecniche e la progettazione degli interventi di copertura per 2 aree. I lavori dovrebbero partire entro fine anno e terminare entro il 2015 (in origine dovevano essere conclusi già a gennaio).
Allorché, il dubbio sorge legittimo e spontaneo: in che modo è stata riesaminata l’AIA concessa all’Ilva nell’agosto del 2011? Che lavoro è stato effettuato dalla commissione IPPC a cui si affidò l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini? Nell’Ilva sono mai entrati? Se sì, vuol dire che il tutto è stata soltanto l’ennesima colossale presa in giro per Taranto. Visto che la tempistica per l’attuazione di tantissime prescrizioni era pressoché impossibile nei tempi previsti, anche a fronte dell’azienda più volitiva di questo mondo.
Inoltre, sono state accertate anche violazioni sul piano gestionale. Il “superamento dei 25 grammi per tonnellata di coke nelle emissioni del particolato dalle torri di spegnimento; la procedura RAMS per eliminare lo slopping applicata soltanto al convertitore 3 dell’acciaieria 2 (già a giugno fu segnalato il fatto che il sistema fosse incompleto); assenza di pavimentazione con asfalto o cemento dell’area IRF (recupero ferro) di gestione scorie; mancata adozione di misure per eliminare le emissioni diffuse polverulente durante lo scarico del dumper; mancata adozione di pratiche idonee alla gestione delle acque per il raffreddamento e inumidimento dei cumuli di scorie in area IRF; mancata distinzione delle aree adibite allo stoccaggio dei sottoprodotti da quelle utilizzate per il deposito dei rifiuti; raffreddamento e trattamento delle paiole in aree non destinate a queste operazioni; omesse comunicazioni all’autorità competente della non conformità ai limiti di emissione del particolato”. A fronte di ciò ISPRA ha chiesto (a chi?) l’emissione di nuove diffide. Voi ve li vedete Bondi e Ronchi che si auto diffidano? Siamo davvero alle comiche. A quando quelle finali?
 Gianmario Leone (TarantoOggi, 24.10.2013)
SCARICA IL DOCUMENTO: diffida
N.B. L’ìndividuazione di questo file, nel sito del ministero dell’Ambiente, si è rivelata una vera e propria caccia al tesoro. Ciò che sfugge ai funzionari del ministero è che la ricerca di documenti così importanti dovrebbe essere facile e intuitiva per tutti,  anche per i cittadini comuni, non solo per gli addetti ai lavori e per qualche giornalista che si ostina nella ricerca. E ora c’è solo da sperare che qualcuno recepisca il messaggio. (A. Congedo)
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  ISOLA PULITA ITALCEMENTI Decadenza, per inosservanza prescrizioni,  decreto 693 18 luglio 2008

lunedì 21 marzo 2011

Italcementi Ricorso al Tar Palermo 2592/2008



ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE
SICILIA-PALERMO
RICORSO

Per i sigg.,...............................................................................
; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cristiano Bevilacqua, in Palermo Via Campolo n 92 che li

pag 1 e 2.....

















































N. 00062/2009 REG.ORD.COLL.
N. 02592/2008 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da:.........

.............. rappresentati e difesi dagli avv. Cristiano Bevilacqua, Davide Canto, con domicilio eletto presso Cristiano Bevilacqua in Palermo, via Campolo, 92;

contro
-la Regione Sicilia, in Persona del Presidente pro tempore,
-la Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-il Dipartimento Arpa Prov.le di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-l’Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Palermo, Uff.Legale Prov.Pa via Maqueda 100;
nei confronti di
-Italcementi S.p.A., in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Mangano, Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello N.40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italcementi S.p.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il primo provvedimento impugnato, l’autorizzazione antegrata ambientale n.693, chiaramente richiama la relativa istanza presentata dalla parte intimata in data 2/9/04 n,.56853;
Considerato che lo stesso provvedimento dà atto della pubblicazione (in data 15/9/04) sul quotidiano “Giornale di Sicilia” dell’avvenuto deposito degli atti progettuali presso l’Assessorato e della mancata presentazione di osservazioni od opposizione nei termini previsti dall’art.4 co.7 del D.Lgs.372/99 (erroneamente indicato come art.5 co.7 D.Lgs.372/99 nel decreto impugnato);
Considerato quanto previsto nella originaria richiesta di A.I.A. in premessa in ordine all’utilizzo del PET COKE quale combustibile da utilizzare nel ciclo produttivo dell’impianto della resistente Italcementi s.p.a. (cfr. tra gli altri il punto 2.5 della relativa richiesta);
Considerato quanto previsto in ultimo dal D.Lgs.152/06 in ordine alla possibilità di utilizzo del PETCOKE come combustibile nei cicli produttivi (nel rispetto dei parametri ivi sanciti);
Ritenuto che risulta contestato dalla parte resistente, che a tal fine versa un parere tecnico di parte, il risultato della consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti in ordine ai limiti di emissione e alla ricaduta delle polveri nell’ambiente circostante connesse al ciclo produttivo della resistente Italcementi S.p.a., con specifico riguardo alle maggiori implicazioni derivanti dall’utilizzo del PETCOKE da petrolio;
RITENUTA la necessità ai fini del decidere, di disporre verificazione tecnica in contraddittorio tra le parti, da effettuarsi ai sensi degli artt. 26 segg. R.D. 17/8/1907, n. 642, al fine di accertare:
-a) la presenza nell’ambiente circostante l’impianto produttivo della Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore ai quelli previsti dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitavi previsti in subiecta materia dal D.Lgs.152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione;
-b) l’eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell’utilizzo del PETCOKE come combustibile nell’impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell’A.I.A.,
RITENUTO di individuare nel Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche per l'Ingegneria della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania l’ente cui affidare il compimento della verificazione in premessa, in persona del suo Direttore Responsabile pro tempore Ch.mo Prof. Giuseppe Siracusa, con possibilità di delega ad altri docenti appartenenti al medesimo dipartimento e con possibilità di richiedere anche l’ausilio di altra struttura tecnica e/o personale docente dotato di specifica competenza tecnica in materia ed appartenente al medesimo Ateneo, nell’osservanza delle modalità procedurali indicate nel citato art. 26 RD 642/07, con l’ulteriore specificazione che l’Ente verificatore dovrà provvedere alle eventuali campionature necessarie secondo le modalità (anche tecniche) che riterrà più adeguate per il miglior espletamento dell’incarico, previa instaurazione del contraddittorio con le parti costituite, cui va dato specifico avviso in ordine al giorno e luogo delle previste operazioni. Per l’espletamento dell’incarico, il verificatore è altresì autorizzato al prendere visione del fascicolo e ad estrarre copia degli atti ritenuti necessari;
RITENUTO di dover imputare alla parte ricorrente l’onere di anticipazione di tutte le spese necessarie per l’effettuazione della suddetta verificazione, salve le definitive statuizioni all’esito del giudizio;
RITENUTO che per l’effettuazione della predetta verificazione appare congruo fissare un termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, con onere a cura dell’Ente individuato di depositarne i risultati, presso la Segreteria di questa Sezione, entro l’ulteriore termine di giorni trenta,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, dispone che il Direttore Responsabile del Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Università di Catania esegua la verificazione di cui in narrativa, con le modalità ivi indicate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando nei trenta giorni successivi agli atti relativi presso la Segreteria della Sezione;
Onere di anticipazione delle spese a carico di parte ricorrente, salve le definitive statuizioni all’esito del giudizio.
Rinvia per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare alla prima adunanza camerale utile decorsi venti giorni dall’esecuzione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
Il 31/03/2009
IL SEGRETARIO

N. 00096/2009 REG.ORD.COLL.
N. 02592/2008 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da:

.........................................................................................
rappresentati e difesi dagli avv. Cristiano Bevilacqua, Davide Canto, con domicilio eletto presso Cristiano Bevilacqua in Palermo, via Campolo, 92;

contro
-la Regione Sicilia, in Persona del Presidente pro tempore,
-la Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-il Dipartimento Arpa Prov.le di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-l’Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Palermo, Uff.Legale Prov.Pa via Maqueda 100;
- l’Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Abbruzzese, con domicilio eletto gli Uffici legali dell’ente in Palermo, via Pindemonte 88;
nei confronti di
Italcementi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Mangano, Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello N.40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.U.S.L. 6 di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italcementi S.p.A.;
Vista ordinanza n.62 del 31/3/09;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:
-che il primo provvedimento impugnato, l’autorizzazione integrata ambientale n.693, chiaramente richiama la relativa istanza presentata dalla parte intimata in data 2/9/04 n,.56853;
-che lo stesso provvedimento dà atto della pubblicazione (in data 15/9/04) sul quotidiano “Giornale di Sicilia” dell’avvenuto deposito degli atti progettuali presso l’Assessorato e della mancata presentazione di osservazioni od opposizione nei termini previsti dall’art.4 co.7 del D.Lgs.372/99 (erroneamente indicato come art.5 co.7 D.Lgs.372/99 nel decreto impugnato);
-che l’originaria richiesta di A.I.A. prevedeva l’utilizzo del PET COKE quale combustibile da utilizzare nel ciclo produttivo dell’impianto della resistente Italcementi s.p.a. (cfr. tra gli altri il punto 2.5 della relativa richiesta);
Considerato quanto previsto in ultimo dal D.Lgs.152/06 in ordine alla possibilità di utilizzo del PETCOKE come combustibile nei cicli produttivi (nel rispetto dei parametri ivi sanciti);
Ritenuto che risulta contestato dalla parte resistente, che a tal fine versa un parere tecnico di parte, il risultato della consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti in ordine ai limiti di emissione e alla ricaduta delle polveri nell’ambiente circostante connesse al ciclo produttivo della resistente Italcementi S.p.a., con specifico riguardo alle maggiori implicazioni derivanti dall’utilizzo del PETCOKE da petrolio;
PREMESSO altresì che con ordinanza n.62 del 10/3/09 è stata disposta una verificazione tecnica, in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 26 R.D. 1907 n.642, individuando a tal fine il Direttore del Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche per l’Ingegneria della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Catania;
PRESO ATTO che con nota del 23/4/09 prot.477, pervenuta il 12/5/09 (prot.552) il Direttore del predetto dipartimento, Prof. G. Siracusa, ha rappresentato l’impossibilità di assumere l’incarico di che trattasi;
VISTI gli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte prodotti rispettivamente dalla resistente Italcementi e dai ricorrenti;
RITENUTO che occorre procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio ai sensi dell’art.44 del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modifiche ed integrazioni volta ad accertare:
-a) la presenza nell’ambiente circostante l’impianto produttivo della Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore a quella prevista dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitavi previsti in subiecta materia dal D.Lgs.152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione;
-b) l’eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell’utilizzo del PETCOKE come combustibile nell’impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell’A.I.A;
NOMINA a tal fine Consulente Tecnico d’Ufficio il Prof. Riccardo Maggiore, docente di “Chimica dell’ambiente” presso l’Università degli Studi di Catania – dipartimento di Scienze Chimiche, il quale provvederà ad effettuare le eventuali campionature necessarie, secondo le modalità (anche tecniche) che riterrà più adeguate per il miglior espletamento dell’incarico, previa instaurazione del contraddittorio con le parti costituite, cui va dato specifico avviso in ordine al giorno e luogo delle previste operazioni, depositando la relazione conclusiva nel termine di giorni 90 dalla data del giuramento;
DELEGA, ai sensi dell’art.30 del R.D. 17agosto 1907 n.642, il Primo referendario Dr.Roberto Valenti per il compimento degli adempimenti relativi al mezzo istruttorio, autorizzandolo ad impartire al consulente le eventuali ulteriori opportune direttive ed istruzioni per l’adempimento dell’incarico;
PONE a carico di parte ricorrente l’anticipo di €.2000,00 (euro duemila/00) sul compenso spettante al consulente tecnico nominato, salve le definitive statuizioni sulle spese all’esito del giudizio;
RINVIA per la trattazione della domanda cautelare al una successiva adunanza camerale, per come precisato in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati,
Rinvia per la trattazione della domanda cautelare alla prima adunanza utile decorsi trenta giorni dall’avviso di deposito della relazione di consulenza tecnica.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009
IL SEGRETARIO

N. 00288/2010 REG.ORD.COLL.
N. 02592/2008 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto ........................ rappresentati e difesi dagli Avv. Cristiano Bevilacqua e Davide Canto, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Campolo n. 92;

contro
Regione Sicilia in Persona del Presidente p.t.; Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Dipartimento Arpa Provinciale di Palermo, Comune di Isola delle Femmine; Asl 106 - Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Abbruzzese, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 c/o Asl 6 Pa; Provincia Regionale di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Uff.Legale Provinciale via Maqueda n.100;
nei confronti di
Italcementi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Massimiliano Mangano e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, via N. Morello n .40;
per l'annullamento
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente e di Asl 106 - Palermo e di Provincia Regionale di Palermo e di Italcementi S.p.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ordinanza istruttoria collegiale n. 96 del 21.5.2009 il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare: a) la presenza nell’ambiente circostante l’impianto produttivo della Italcementi s.p.a. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore a quella prevista dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitativi previsti in subiecta materia dal D. Lg.vo 152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione; b) l’eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell’utilizzo del PETCOKE come combustibile nell’impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell’A.I.A.L, nominando c.t.u. il prof. Riccardo Maggiore, docente di “Chimica dell’Ambiente” presso l’Università degli Studi di Catania;
rilevato che il predetto c.t.u. ha accettato l’incarico e prestato giuramento come da verbale del 17.6.2009 e che allo stesso sono stati assegnati giorni 90 per il deposito della relazione di consulenza tecnica ed € 2.000,00 di acconto posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
rilevato che, benché più volte sollecitato (da ultimo con raccomandata a.r. ricevuta il 22.7.2010), il medesimo c.t.u., non ha provveduto al deposito della detta relazione, né tantomeno ad alcuna richiesta di proroga del termine assegnatogli ed ormai abbondantemente spirato;
rilevato che la parte ricorrente in data 15.4.2010 ha presentato istanza di sollecito al deposito della relazione del c.t.u.;
ritenuto che il contegno omissivo del c.t.u. integra giusta causa di revoca dell’incarico affidatogli (con conseguente onere di restituzione dell’acconto eventualmente percepito) ed impone all’ufficio la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Palermo per le eventuali determinazioni di spettanza in ordine al predetto contegno;
ritenuto, pertanto, di dovere disporre a verificazione tecnica avente ad oggetto i medesimi quesiti di cui alla detta c.t.u. e sopra riportati alle lett. a) e b), da effettuarsi ex art. 66 Codice del processo amministrativo, a cura del Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica dell’Università degli Studi di Messina (autorizzando fin d’ora l’eventuale delega di cui al predetto art. 66 del Codice del processo amministrativo) entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con onere di depositare la relazione conclusiva nel successivo termine di giorni 20;
ritenuto di dover fissare la successiva adunanza camerale alla prima utile del mese di aprile 2011;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
a) revoca l’incarico affidato al c.t.u. prof. Riccardo Maggiore (con conseguente onere di restituzione dell’acconto eventualmente percepito);
b) dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Palermo per le determinazioni di spettanza in ordine contegno omissivo del prefato c.t.u.;
c) dispone verificazione tecnica cura del Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica dell’Università degli Studi di Messina nei modi e nei tempi di cui in parte motiva.
Fissa l’adunanza camerale alla prima utile del mese di aprile 2011.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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