sabato 19 marzo 2011

Esami Università Palermo ricorso 2592/2008












L 178/24

 
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.7.2003
DIRETTIVA 2003/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003
che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)


(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) I rischi ambientali da nonilfenolo (NP) e da etossilato di nonilfenolo (NPE) sono stati esaminati in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti  (4). La valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di ridurre tali rischi e nel parere del 6 e 7 marzo 2001, il comitato scientifico su tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEE) ha confermato tali conclusioni.

(2) L'NP è classificato come «sostanza pericolosa prioritaria» nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (5). Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, di tale direttiva la Commissione deve presentare proposte in materia di controlli per l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di tali sostanze.
(3) La raccomandazione 2001/838/CE della Commissione, del 7 novembre 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-ramificato, ossideo di terzbutile e metile (6), approvata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, ha proposto una strategia di riduzione del rischio da NP e NPE in particolare mediante restrizioni all'immissione sul mercato ed all'impiego.
Al fine di proteggere l'ambiente la Commissione è invitata a prendere in considerazione una modifica della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (7), al fine di stabilire valori limite di concentrazione per gli NP e gli NPE nei fanghi di depurazione destinati ad essere sparsi sul suolo.Inoltre, per tutelare l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'impiego di NP e NPE dovrebbero essere limitati in relazione ad usi specifici che danno origine a scarichi, emissioni o perdite nell'ambiente. Tuttavia, le restrizioni riguardanti i coformulanti negli antiparassitari e nei biocidi dovrebbero lasciare impregiudicata la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante, che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, fino alla loro scadenza.Studi scientifici hanno provato che i preparati di cemento contenenti cromo VI possono causare reazioni allergiche in determinate circostanze, se vi è un contatto diretto e prolungato con la pelle umana. Qualsiasi impiego del cemento comporta il rischio di un contattoIl CSTEE ha confermato gli effetti negativi per la salute del cromo VI nel cemento.Misure di protezione individuali sono necessarie ma non sufficienti ad evitare il contatto cutaneo con il cemento. Inoltre, secondo la gerarchia di disposizioni di protezione8) il datore di lavoro deve garantire in via prioritaria che il livello di esposizione sia ridotto al minimo allorché la sostituzione è impossibile, ed applicare misure di protezione individuali solo qualora non si riesca ad evitare con altri mezzi l'esposizione. Per tutelare la salute umana, appare dunque necessario limitare l'immissione sul mercato e l'uso di cemento. In particolare, l'immissione sul mercato e l'uso di cemento o preparati di cemento contenenti più di 2 ppm di cromo VI dovrebbero essere limitati, laddove vi sia una possibilità di contatto cutaneo. Nei processi controllati chiusi e interamente automatizzati ciò non avviene, motivo per cui si dovrebbe prevedere una deroga in proposito. È opportuno utilizzare riducenti, se possibile già nelle prime fasi, ossia al momento della produzione del cemento.Inoltre, al fine di proteggere la salute umana, la Commissione è invitata a prendere in considerazione una modifica dell'allegato I della direttiva 98/24/CE al fine di stabilire un valore limite obbligatorio per l'esposizione professionale alle polveri.L'utilizzo del cromo VI è già stato vietato ai sensi della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2). Gli altri usi del cromo VI vengono attualmente esaminati nel quadro di una valutazione del rischio e la Commissione è invitata a proporre al più presto una normativa adeguata per far fronte a qualsiasi rischio accertato.La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (3) dovrebbe di conseguenza venire modificata.L'obiettivo della presente direttiva consiste nell'introdurre disposizioni armonizzate in relazione a NP, NPE e cemento, salvaguardando in tal modo il mercato interno e assicurando contemporaneamente un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, come disposto dall'articolo 95 del trattato.L'adozione di un metodo di prova armonizzato per quanto riguarda il tenore di cromo VI nel cemento è auspicabile per l'applicazione della presente direttiva ma non dovrebbe ritardarne l'entrata in vigore. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe stabilire tale metodo in conformità dell'articolo 2 bis della direttiva 76/769/ CEE. Il metodo di prova dovrebbe di preferenza essere sviluppato a livello europeo, se del caso dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

(4)

(5)

(6)
diretto e prolungato con la pelle umana, ad eccezione dei processi controllati chiusi e interamente automatizzati.

(7)

(8)
prevista dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Tale direttiva non incide sulla normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, quale la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4), e le direttive particolari da essa derivanti, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5), nonché la direttiva 98/24/CE,
1. L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come disposto dall'allegato alla presente direttiva.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante, che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, fino alla loro scadenza.

Articolo 2
Il metodo di prova armonizzato per l'applicazione del punto 47, cemento, dell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva.

Articolo 3
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 17 luglio 2004 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni dal 17 gennaio 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella

Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
(

(2) GU C 133 del 6.6.2003, pag. 13.

(3) Parere del Parlamento europeo del 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2003.

(4) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(5) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).(6) GU L 319 del 4.12.2001, pag. 30. (7) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.







ALLEGATO
Sono aggiunti i seguenti punti 46 e 47 all'allegato I della direttiva 76/769/CEE:

«46

1) Nonilfenolo C
Non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o costituente
di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in massa ai seguenti fini:

1) pulizie industriali e civili, tranne:
— sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

2) pulizie domestiche;

3) trattamento tessile e di pellame, tranne:
— trattamento senza rilascio in acque di scarico,
— sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);

4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;

5) lavorazione dei metalli, tranne:
— impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

6) industria della pasta di carta e della carta;

7) cosmetici;

8) altri prodotti per l'igiene e la cura personali, tranne: — spermicidi;

9) coformulanti nei pesticidi e nei biocidi.

47. Cemento
1) Il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento;

2) qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto del limite indicato al punto 1;

3) a titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle.»
(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

6H4(OH)C9H192) Nonilfenolo etossilato (C
(5) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).
(3) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 26). 
(2) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(8) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).
1) Proposta del 16 agosto 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
G. DRYS
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:178:0024:0027:it:PDF

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