domenica 20 marzo 2011

Italcementi Relazione Tecnica Immobiliare Ricorso al Tar Palermo





1. PREMESSSA

Il sottoscritto  Arch Alessandra  Gambino, con stutdio tecnico in Pelermo,
via Cantiere  Finocchiaro 9, iscritto  all'Ordine degli Architetti di Palermo
al n.  3538, ha ricevuto  incarico  dai Sig.ri:  ..... ....... ........ ...........................
............................., residenti e proprietari    di immobili siti nelle immediate
vicinanze dell'impianto    di produzione di cemento,  e nelle aree di ricaduta
degli inquinanti emessi, di redigere la presente Consulenza tecnica, relativa
alla stima della riduzione  del valore  di mercato degli immobili  di proprietà
degli   stessi,  a  seguito  del  rilascio del  provvedimento  di  Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) emesso dall'Assessorato Territorio e Ambiente
in   favore  della  Italcementi  S.p.a., con  la quale  si  autorizzava  la  stessa
Italcementi  ad utilizzare  il petcoke  come  combustibile  per  la  produzione
  di  calcestruzzi.  Per conoscenza si rappresenta   che  il  Pet-Coke  è  l'ultimo  
prodotto delle attività di trasformazione del petrolio, e viene utilizzato come
combustibile. Per la sua composizione, il Pet-Cpoke comprende IPA ........    
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N. 00062/2009 REG.ORD.COLL.
N. 02592/2008 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da:

..................................................................................................................................., rappresentati e difesi dagli avv. Cristiano Bevilacqua, Davide Canto, con domicilio eletto presso Cristiano Bevilacqua in Palermo, via Campolo, 92;

contro
-la Regione Sicilia, in Persona del Presidente pro tempore,
-la Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-il Dipartimento Arpa Prov.le di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-l’Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Palermo, Uff.Legale Prov.Pa via Maqueda 100;
nei confronti di
-Italcementi S.p.A., in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Mangano, Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello N.40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italcementi S.p.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il primo provvedimento impugnato, l’autorizzazione antegrata ambientale n.693, chiaramente richiama la relativa istanza presentata dalla parte intimata in data 2/9/04 n,.56853;
Considerato che lo stesso provvedimento dà atto della pubblicazione (in data 15/9/04) sul quotidiano “Giornale di Sicilia” dell’avvenuto deposito degli atti progettuali presso l’Assessorato e della mancata presentazione di osservazioni od opposizione nei termini previsti dall’art.4 co.7 del D.Lgs.372/99 (erroneamente indicato come art.5 co.7 D.Lgs.372/99 nel decreto impugnato);
Considerato quanto previsto nella originaria richiesta di A.I.A. in premessa in ordine all’utilizzo del PET COKE quale combustibile da utilizzare nel ciclo produttivo dell’impianto della resistente Italcementi s.p.a. (cfr. tra gli altri il punto 2.5 della relativa richiesta);
Considerato quanto previsto in ultimo dal D.Lgs.152/06 in ordine alla possibilità di utilizzo del PETCOKE come combustibile nei cicli produttivi (nel rispetto dei parametri ivi sanciti);
Ritenuto che risulta contestato dalla parte resistente, che a tal fine versa un parere tecnico di parte, il risultato della consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti in ordine ai limiti di emissione e alla ricaduta delle polveri nell’ambiente circostante connesse al ciclo produttivo della resistente Italcementi S.p.a., con specifico riguardo alle maggiori implicazioni derivanti dall’utilizzo del PETCOKE da petrolio;
RITENUTA la necessità ai fini del decidere, di disporre verificazione tecnica in contraddittorio tra le parti, da effettuarsi ai sensi degli artt. 26 segg. R.D. 17/8/1907, n. 642, al fine di accertare:
-a) la presenza nell’ambiente circostante l’impianto produttivo della Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore ai quelli previsti dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitavi previsti in subiecta materia dal D.Lgs.152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione;
-b) l’eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell’utilizzo del PETCOKE come combustibile nell’impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell’A.I.A.,
RITENUTO di individuare nel Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche per l'Ingegneria della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania l’ente cui affidare il compimento della verificazione in premessa, in persona del suo Direttore Responsabile pro tempore Ch.mo Prof. Giuseppe Siracusa, con possibilità di delega ad altri docenti appartenenti al medesimo dipartimento e con possibilità di richiedere anche l’ausilio di altra struttura tecnica e/o personale docente dotato di specifica competenza tecnica in materia ed appartenente al medesimo Ateneo, nell’osservanza delle modalità procedurali indicate nel citato art. 26 RD 642/07, con l’ulteriore specificazione che l’Ente verificatore dovrà provvedere alle eventuali campionature necessarie secondo le modalità (anche tecniche) che riterrà più adeguate per il miglior espletamento dell’incarico, previa instaurazione del contraddittorio con le parti costituite, cui va dato specifico avviso in ordine al giorno e luogo delle previste operazioni. Per l’espletamento dell’incarico, il verificatore è altresì autorizzato al prendere visione del fascicolo e ad estrarre copia degli atti ritenuti necessari;
RITENUTO di dover imputare alla parte ricorrente l’onere di anticipazione di tutte le spese necessarie per l’effettuazione della suddetta verificazione, salve le definitive statuizioni all’esito del giudizio;
RITENUTO che per l’effettuazione della predetta verificazione appare congruo fissare un termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, con onere a cura dell’Ente individuato di depositarne i risultati, presso la Segreteria di questa Sezione, entro l’ulteriore termine di giorni trenta,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, dispone che il Direttore Responsabile del Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Università di Catania esegua la verificazione di cui in narrativa, con le modalità ivi indicate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando nei trenta giorni successivi agli atti relativi presso la Segreteria della Sezione;
Onere di anticipazione delle spese a carico di parte ricorrente, salve le definitive statuizioni all’esito del giudizio.
Rinvia per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare alla prima adunanza camerale utile decorsi venti giorni dall’esecuzione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
Il 31/03/2009
IL SEGRETARIO

N. 00096/2009 REG.ORD.COLL.
N. 02592/2008 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da:

..........................................................................................................., rappresentati e difesi dagli avv. Cristiano Bevilacqua, Davide Canto, con domicilio eletto presso Cristiano Bevilacqua in Palermo, via Campolo, 92;

contro
-la Regione Sicilia, in Persona del Presidente pro tempore,
-la Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-il Dipartimento Arpa Prov.le di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-l’Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio,
-il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Palermo, Uff.Legale Prov.Pa via Maqueda 100;
- l’Azienda U.s.l. n.6 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Abbruzzese, con domicilio eletto gli Uffici legali dell’ente in Palermo, via Pindemonte 88;
nei confronti di
Italcementi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Mangano, Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello N.40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.U.S.L. 6 di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italcementi S.p.A.;
Vista ordinanza n.62 del 31/3/09;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:
-che il primo provvedimento impugnato, l’autorizzazione integrata ambientale n.693, chiaramente richiama la relativa istanza presentata dalla parte intimata in data 2/9/04 n,.56853;
-che lo stesso provvedimento dà atto della pubblicazione (in data 15/9/04) sul quotidiano “Giornale di Sicilia” dell’avvenuto deposito degli atti progettuali presso l’Assessorato e della mancata presentazione di osservazioni od opposizione nei termini previsti dall’art.4 co.7 del D.Lgs.372/99 (erroneamente indicato come art.5 co.7 D.Lgs.372/99 nel decreto impugnato);
-che l’originaria richiesta di A.I.A. prevedeva l’utilizzo del PET COKE quale combustibile da utilizzare nel ciclo produttivo dell’impianto della resistente Italcementi s.p.a. (cfr. tra gli altri il punto 2.5 della relativa richiesta);
Considerato quanto previsto in ultimo dal D.Lgs.152/06 in ordine alla possibilità di utilizzo del PETCOKE come combustibile nei cicli produttivi (nel rispetto dei parametri ivi sanciti);
Ritenuto che risulta contestato dalla parte resistente, che a tal fine versa un parere tecnico di parte, il risultato della consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti in ordine ai limiti di emissione e alla ricaduta delle polveri nell’ambiente circostante connesse al ciclo produttivo della resistente Italcementi S.p.a., con specifico riguardo alle maggiori implicazioni derivanti dall’utilizzo del PETCOKE da petrolio;
PREMESSO altresì che con ordinanza n.62 del 10/3/09 è stata disposta una verificazione tecnica, in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 26 R.D. 1907 n.642, individuando a tal fine il Direttore del Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche per l’Ingegneria della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Catania;
PRESO ATTO che con nota del 23/4/09 prot.477, pervenuta il 12/5/09 (prot.552) il Direttore del predetto dipartimento, Prof. G. Siracusa, ha rappresentato l’impossibilità di assumere l’incarico di che trattasi;
VISTI gli atti di nomina dei consulenti tecnici di parte prodotti rispettivamente dalla resistente Italcementi e dai ricorrenti;
RITENUTO che occorre procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio ai sensi dell’art.44 del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modifiche ed integrazioni volta ad accertare:
-a) la presenza nell’ambiente circostante l’impianto produttivo della Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore a quella prevista dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitavi previsti in subiecta materia dal D.Lgs.152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione;
-b) l’eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell’utilizzo del PETCOKE come combustibile nell’impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell’A.I.A;
NOMINA a tal fine Consulente Tecnico d’Ufficio il Prof. Riccardo Maggiore, docente di “Chimica dell’ambiente” presso l’Università degli Studi di Catania – dipartimento di Scienze Chimiche, il quale provvederà ad effettuare le eventuali campionature necessarie, secondo le modalità (anche tecniche) che riterrà più adeguate per il miglior espletamento dell’incarico, previa instaurazione del contraddittorio con le parti costituite, cui va dato specifico avviso in ordine al giorno e luogo delle previste operazioni, depositando la relazione conclusiva nel termine di giorni 90 dalla data del giuramento;
DELEGA, ai sensi dell’art.30 del R.D. 17agosto 1907 n.642, il Primo referendario Dr.Roberto Valenti per il compimento degli adempimenti relativi al mezzo istruttorio, autorizzandolo ad impartire al consulente le eventuali ulteriori opportune direttive ed istruzioni per l’adempimento dell’incarico;
PONE a carico di parte ricorrente l’anticipo di €.2000,00 (euro duemila/00) sul compenso spettante al consulente tecnico nominato, salve le definitive statuizioni sulle spese all’esito del giudizio;
RINVIA per la trattazione della domanda cautelare al una successiva adunanza camerale, per come precisato in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati,
Rinvia per la trattazione della domanda cautelare alla prima adunanza utile decorsi trenta giorni dall’avviso di deposito della relazione di consulenza tecnica.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009
IL SEGRETARIO

N. 00288/2010 REG.ORD.COLL.
N. 02592/2008 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2008, proposto da ......................................................................................, rappresentati e difesi dagli Avv. Cristiano Bevilacqua e Davide Canto, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Campolo n. 92;

contro
Regione Sicilia in Persona del Presidente p.t.; Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Dipartimento Arpa Provinciale di Palermo, Comune di Isola delle Femmine; Asl 106 - Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Abbruzzese, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 c/o Asl 6 Pa; Provincia Regionale di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Uff.Legale Provinciale via Maqueda n.100;
nei confronti di
Italcementi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Massimiliano Mangano e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, via N. Morello n .40;
per l'annullamento
- del provvedimento n.693 pubblicato sulla GURS in data 29/08/08 di autorizzazione Integrata Ambientale;
- del provvedimento del Servizio 3 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n.172 del 17/4/2008;
- di tutti i verbali delle Conferenze di servizi tenutasi in data 31/1/2007, 21/11/2007, 31/1/2008, 20/2/2008 e 19/3/2008;
- dei provvedimenti ARPA provinciale di Palermo n.9968419 del 19/3/2008;
- del provvedimento della Commissione Provinciale Tutela Ambientale n.prot. 436 del 6/3/2008;
- del parere espresso dalla Provincia regionale di Palermo n.20145 del 19/2/2008;
- del parere espresso dall'AUSL 6 di Palermo Dipartimento di prevenzione Unità Operativa n.8 di Carini n.502 del 19/3/2008;.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente e di Asl 106 - Palermo e di Provincia Regionale di Palermo e di Italcementi S.p.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ordinanza istruttoria collegiale n. 96 del 21.5.2009 il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare: a) la presenza nell’ambiente circostante l’impianto produttivo della Italcementi s.p.a. di Isola delle Femmine (PA) di polveri, provenienti dal medesimo impianto, in misura superiore a quella prevista dalla normativa di legge, con particolare riferimento ai limiti quali/quantitativi previsti in subiecta materia dal D. Lg.vo 152/06 nonché dalla stessa A.I.A. oggetto di impugnazione; b) l’eventuale incidenza o meno nella suddetta rilevazione dell’utilizzo del PETCOKE come combustibile nell’impianto della Italcementi s.p.a. cit. nel rispetto della normativa di legge e delle prescrizioni dell’A.I.A.L, nominando c.t.u. il prof. Riccardo Maggiore, docente di “Chimica dell’Ambiente” presso l’Università degli Studi di Catania;
rilevato che il predetto c.t.u. ha accettato l’incarico e prestato giuramento come da verbale del 17.6.2009 e che allo stesso sono stati assegnati giorni 90 per il deposito della relazione di consulenza tecnica ed € 2.000,00 di acconto posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
rilevato che, benché più volte sollecitato (da ultimo con raccomandata a.r. ricevuta il 22.7.2010), il medesimo c.t.u., non ha provveduto al deposito della detta relazione, né tantomeno ad alcuna richiesta di proroga del termine assegnatogli ed ormai abbondantemente spirato;
rilevato che la parte ricorrente in data 15.4.2010 ha presentato istanza di sollecito al deposito della relazione del c.t.u.;
ritenuto che il contegno omissivo del c.t.u. integra giusta causa di revoca dell’incarico affidatogli (con conseguente onere di restituzione dell’acconto eventualmente percepito) ed impone all’ufficio la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Palermo per le eventuali determinazioni di spettanza in ordine al predetto contegno;
ritenuto, pertanto, di dovere disporre a verificazione tecnica avente ad oggetto i medesimi quesiti di cui alla detta c.t.u. e sopra riportati alle lett. a) e b), da effettuarsi ex art. 66 Codice del processo amministrativo, a cura del Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica dell’Università degli Studi di Messina (autorizzando fin d’ora l’eventuale delega di cui al predetto art. 66 del Codice del processo amministrativo) entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con onere di depositare la relazione conclusiva nel successivo termine di giorni 20;
ritenuto di dover fissare la successiva adunanza camerale alla prima utile del mese di aprile 2011;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
a) revoca l’incarico affidato al c.t.u. prof. Riccardo Maggiore (con conseguente onere di restituzione dell’acconto eventualmente percepito);
b) dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Palermo per le determinazioni di spettanza in ordine contegno omissivo del prefato c.t.u.;
c) dispone verificazione tecnica cura del Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica dell’Università degli Studi di Messina nei modi e nei tempi di cui in parte motiva.
Fissa l’adunanza camerale alla prima utile del mese di aprile 2011.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

ARPA,Cromo Esavalente VI,Isola delle Femmine,Ricorso TAR PA 2592/2008,ITALCEMENTI, Librici,Marino,Nichel,Vanadio,Nichel,Azienda insalubre,Gas,Zolfo,benzopirene,

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