Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Isola delle
Femmine Vincenzo Dionisi prende carta e penna e
scrive all’Assessorato Regione Sicilia Ufficio Controllo
Enti Locali,al Prefetto di Palermo alla Procura della
Repubblica per denunciare l’ennesimo caso di
“superficialità” di poco rispetto delle regole di
trasparenza perpetrato dalla Giunta Portobello.
Femmine Vincenzo Dionisi prende carta e penna e
scrive all’Assessorato Regione Sicilia Ufficio Controllo
Enti Locali,al Prefetto di Palermo alla Procura della
Repubblica per denunciare l’ennesimo caso di
“superficialità” di poco rispetto delle regole di
trasparenza perpetrato dalla Giunta Portobello.
COMUNICATO
STAMPA
La Commissione Prefettizia,
insediatasi lo scorso aprile presso il Comune di Isola delle Femmine, per
accertare l’eventuale sussistenza di infiltrazioni mafiose in seno all’ente
locale, sembra abbia riscontrato una serie di provvedimenti illegittimi
adottati dall’Amministrazione Portobello, eppure Giunta e consiglieri
continuano a produrre atti poco trasparenti.
Il 16 ottobre si è infatti
tenuta una seduta della Commissione Elettorale Comunale per la selezione degli
scrutatori, in vista delle Regionali del 28.10.2012: ebbene, nonostante le dimissioni di tutti i componenti del
gruppo “Rinascita Isolana” – espressione della minoranza consiliare –
rassegnate ormai da mesi; né il Responsabile del I Settore né il Presidente
dell’assise civica hanno provveduto a sostituire i
componenti dimissionari dell’indicata Commissione, che oggi
pertanto risulta illegittimamente costituita, nonché priva del prescritto quorum
strutturale.
La seduta della Commissione
Elettorale Comunale del 16 ottobre è stata illegittimamente presieduta da un Consigliere Comunale Signor Peloso Alberto
delegato del Sindaco in contrasto con quanto previsto dal DPR 223 20 marzo 1967
art 14 co.1 “ La commissione elettorale
comunale è presieduta dal Sindaco. Qualora il sindaco sia assente o impedito ne
fa le veci l’assessore delegato o l’assessore
anziano”
Sulla scorta delle circolari
interpretative e della giurisprudenza più volte ribadita dall’Assessorato
Regionale Enti Locali, non v’è dubbio che tutti gli atti approvati dalla
Commissione Elettorale, a far data dalla mancata sostituzione dei
rappresentanti della minoranza, siano contra
legem e vadano revocati, ad iniziare dalla deliberazione di nomina degli
scrutatori dei seggi elettorali, per la consultazione del 28 ottobre prossimo.
La delicatezza della materia
– afferente l’esercizio del diritto di voto, costituzionalmente garantito – in
un contesto di particolare tensione amministrativa e di emergenza-legalità,
imporrebbe una diversa sensibilità istituzionale ed un più vigoroso rispetto
della legge.
Nell’attesa delle
determinazioni del Ministro dell’Interno, in ordine al paventato scioglimento
dell’ente locale, speriamo almeno si provveda a ricomporre correttamente la
Commissione Elettorale Comunale, perché ad Isola delle Femmine non si tinga di
illegittimità anche la prossima ravvicinata tornata elettorale.
Isola delle Femmine, lì
17.10.2012
Vincenzo Dionisi
Vice Presidente del
Consiglio Comunale
di Isola delle Femmine
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
12.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art.
12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°). - Il
Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e
della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale
comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella
eletta dal nuovo Consiglio.
La
Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro
supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, da
otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.
14.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art.
12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1,
art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°). - La Commissione elettorale comunale è
presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in
carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco
è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta
dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
Le
funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario
comunale, o da un funzionario da lui delegato.
Per
la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della
maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se
il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di
sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
I membri supplenti prendono
parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti
effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri
sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
15.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art.
12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e
14°). - I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato
motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva
alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci
giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di
decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di
decadenza.
Quando,
per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano
ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni,
la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua
rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro
un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
Finché
la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni
saranno svolte da un commissario prefettizio.
Nei Comuni retti da
commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in
carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si
raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il
commissario.
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